Statuto USCLAC

UNIONE SINDACALE NAZIONALE
CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO
U.S.C.L.A.C.
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S T A T U T O

Atto costitutivo a rogito Notaio Ettore Seghezza di Genova in data 6 luglio 1967 repertorio n. 43740 raccolta n. 4872 registrato il 18 luglio 1967 al n. 11623 – Modifica e adeguamento con atto a rogito Notaio Marco Jommi di Genova registrato il 5 novembre 1998 al n. 9444 vol. I – Modifiche Assemblea Straordinaria del 27 Aprile 2001.

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita, con sede in Genova, l’UNIONE SINDACALE NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO – U.S.C.L.A.C. , che associa i Capitani di lungo corso al comando di navi mercantili.
L’Unione è aderente alla FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – F.N.D.A.I. e tramite essa alla CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA – C.I.D.A. con sede legale in Roma.
Per perseguire gli scopi di cui al prossimo Art. 2, l’Unione può affiancarsi e/o confederarsi con altra Associazione e/o Organizzazione con scopi e finalità simili, per acquisire una maggiore forza contrattuale ed una migliore valorizzazione della figura professionale del Comandante.

Art. 2 – Scopi
L’UNIONE è fondata su principi democratici, è apartitica ed ha per fini la tutela contrattuale sindacale, lo sviluppo previdenziale ed assistenziale, la promozione culturale e tecnica e la valorizzazione dei Capitani di lungo corso al comando.
In particolare :
a) promuove e tutela gli interessi generali dei Comandanti rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione ed il perfezionamento dei contratti collettivi e degli altri istituti normativi ed economici che ne regolano il rapporto di lavoro e la carriera
b) provvede alla difesa del rapporto di lavoro dei Soci, li assiste nelle controversie collettive e, se richiesto, nelle vertenze sindacali individuali
c) promuove iniziative e provvede alla tutela dei Soci sul piano della previdenza e dell’assistenza sanitaria
d) cura la valorizzazione della figura del Comandante, realizzando ogni iniziativa culturale, professionale e sociale, atta allo scopo
e) per il raggiungimento dei predetti scopi possono essere istituite, su delibera del Consiglio Generale, delegazioni periferiche.

Art. 3 – Soci
Possono far parte dell’UNIONE i Capitani di lungo corso che siano al comando di navi mercantili o che ne abbiano esercitata la funzione, anche se momentaneamente non imbarcati, nonché i Comandanti pensionati.

Art. 4 – Ammissione a Socio
La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto all’UNIONE su apposito modulo. La domanda di ammissione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e l’impegno di pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi.
L’adesione all’UNIONE s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.

Art. 5 – Decadenza da Socio
La qualifica di Socio si perde :
a) per dimissioni, secondo l’ultimo comma del precedente art. 4;
b) per morosità di un anno nel pagamento dei contributi associativi.

Art. 6 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’UNIONE è costituito da :
1) le quote di iscrizione e dei contributi associativi determinati dal Consiglio Generale a norma del successivo articolo 15, lettera g);
2) eredità, lasciti ed elargizioni che le pervenissero;
3) qualsiasi altro bene che dovesse pervenire in forma legale e ritenuta opportuna.

Art. 7 – Contributi associativi e norme amministrative
L’iscrizione all’UNIONE comporta il pagamento di una quota da versare all’atto dell’iscrizione ed il pagamento di un contributo sindacale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Generale. Tale contributo può essere versato anche a rate mensili.
L’UNIONE , con i contributi sindacali dei Soci, farà fronte alle spese di funzionamento dei suoi organi ed alle sue attività generali.
La Giunta Esecutiva detta le norme per l’amministrazione del patrimonio sociale.

Art. 8 – Organi dell’Unione
Sono organi dell’UNIONE :
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Generale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Vice Presidente;
f) i Revisori dei conti.
Gli organi sociali sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo.

Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi. I Soci partecipano all’assemblea personalmente od a mezzo di delegati, ciascuno dei quali non può portare più di dieci deleghe.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno; può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Generale o della Giunta Esecutiva nonché su richiesta scritta di un terzo dei Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
La convocazione deve essere indetta a mezzo lettera almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio Generale può essere convocato in seduta straordinaria, anche per assumere la facoltà dell’Assemblea dei Soci, di cui al primo comma del successivo articolo 12. In tal caso le deliberazioni prese hanno immediata efficacia esecutiva, salvo ratifica da parte dell’Assemblea. Il luogo della riunione è stabilito dalla Giunta Esecutiva.

Art. 11 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’UNIONE o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da uno dei membri della Giunta Esecutiva, in ordine di anzianità. L’assemblea nomina di volta in volta il suo Segretario fra i Soci partecipanti.
Le assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, tenuto conto del numero delle deleghe.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente.

Art. 12 – Poteri dell’Assemblea
L’Assemblea delibera sulle direttive di azione dell’UNIONE.
Spetta all’assemblea eleggere fra i Soci i membri del Consiglio Generale ed i Revisori dei conti.
Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
Le modifiche statutarie debbono essere deliberate da Assemblea Straordinaria appositamente convocata e per esse è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati al momento della votazione.
Per modifiche degli articoli 1 – 2 – 3- 12 – 22 e per altre modifiche statutarie che comportino variazioni nei compiti dell’UNIONE è necessaria la deliberazione per referendum scritto appositamente indetto dal Consiglio Generale e con la maggioranza semplice dei voti espressi dai Soci.

Art. 13 – Votazioni per referendum
L’Assemblea Generale può essere chiamata a deliberare per referendum.
Le modalità di esecuzione saranno deliberate dal Consiglio Generale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei votanti.

Art. 14 – Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri che assicurino un’adeguata rappresentanza territoriale e che, nel complesso, non sia inferiore al tre per cento del totale dei Soci e non superiore al massimo di quarantacinque membri.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni dalla data dell’elezione e sono rieleggibili.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale :
a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva;
b) determina le modalità di attuazione dei deliberati della Assemblea dei Soci;
c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea Generale in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 10;
d) delibera i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nomina gli eventuali consulenti;
f) esamina le questioni sottoposte all’UNIONE dai Soci e delibera su di esse inappellabilmente;
g) determina annualmente, in occasione della delibera dei bilanci, l’ammontare della quota di iscrizione e dei contributi associativi dei Soci;
h) può integrarsi per cooptazione fino al plenum di cui all’art. 14;
i) può delegare parte delle sue funzioni alla Giunta Esecutiva ed al Presidente.

Art. 16 – Riunione del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’UNIONE.
In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, da un membro della Giunta Esecutiva, eletto dal Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente normalmente ogni sei mesi o, comunque, in tutti i casi in cui il Presidente medesimo lo ritiene necessario e in caso di richiesta da parte di almeno dieci consiglieri.
La convocazione deve normalmente essere fatta almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza questo termine può essere abbreviato.

Art. 17 – Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Generale.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di regola una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza di alcuno dei consiglieri di cui sopra, il Presidente ha facoltà di nominare in via provvisoria dei sostituti.

Art. 18 – Funzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva :
a) collabora col Presidente per l’attuazione dei deliberati della Assemblea dei Soci e del Consiglio Generale determinando conseguentemente la linea di azione dell’UNIONE;
b) cura la diffusione della conoscenza dell’azione che l’Unione svolge in attuazione degli scopi statutari;
c) esercita le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio Generale;
d) è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
e) approva il regolamento interno dell’UNIONE;
f) predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio Generale;
g) nomina il Segretario Generale dell’UNIONE, su proposta del Presidente.

Art. 19 – Presidente
Il Presidente :
a) dura in carica tre anni e può essere rieletto;
b) ha la rappresentanza legale dell’UNIONE e la rappresentanza nei confronti dei Soci e dei terzi;
c) attua i deliberata dell’Assemblea e del Consiglio Generale;
d) firma gli atti ufficiali;
e) provvede a quanto non rientra nella competenza degli altri organi dell’UNIONE;
f) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dalla Giunta Esecutiva;
g) presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva;
h) in caso di sua assenza o di suo impedimento occasionale può delegare le sue funzioni al Vice Presidente;
i) in caso di impedimento continuativo il Consiglio Generale procederà alla elezione di un nuovo Presidente;
l) può essere revocato a richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Generale e con deliberazione che abbia il voto favorevole di due terzi dei membri in carica.

Art. 20 – Vice Presidente
Il Vice Presidente :
a) dura in carica tre anni e può essere rieletto;
b) coadiuva il Presidente, il quale può delegargli particolari incarichi di sua normale competenza;
c) in caso di assenza o di impedimento occasionale del Presidente ne assume le funzioni.

Art. 21 – Segreteria dell’Unione
La Segreteria dell’UNIONE ha sede in Genova
Il Segretario Generale ha le funzioni altresì di Segretario del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.
Assume la direzione degli uffici, collabora con il Presidente e cura la trattazione delle pratiche per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’UNIONE, nonché la preparazione dei bilanci, la tenuta dei conti e la predisposizione degli atti di natura sindacale.

Art. 22 – Revisori dei conti
I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei Revisori dei conti è nominato dalla Assemblea ed è composto da tre revisori effettivi e due supplenti.

Art. 23 – Trattative ed accordi sindacali
Le trattative sindacali con le Associazioni armatoriali ed ogni altra trattativa con organi ministeriali saranno condotte dal Presidente o dal Vice Presidente, che dovrà avvalersi di una Commissione Sindacale appositamente nominata dal Consiglio Generale.
La firma degli accordi collettivi spetta al Presidente o ad un membro della Giunta da lui espressamente delegato, previa approvazione della Commissione Sindacale.

Art. 24 – L’UNIONE non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 25 – In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Unione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Gli esercizi dell’Unione chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Generale predispone il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.

Art. 27 – La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

Art. 28 – La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell’Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Art. 29 – Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione dell’organismo in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva, ma non in caso di affiancamento e/o confederazione con altre Associazioni e/o Organizzazioni.